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Sez. U, Sentenza n. 25 del 05/07/1995 Cc. (dep. 21/07/1995) Rv. 202016 - 01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine | Mancata trasmissione al Tribunale di tutti gli atti a suo tempo inviati dal P.M. al G.I.P. ex art. 291 cod. proc. pen. - Provvedimento interlocutorio di integrazione della documentazione - Rinvio dell'udienza camerale - Legittimità - Decisione adottata nel termine di dieci giorni dalla ricezione dei nuovi atti - Tempestività.
Stato
decisa il 1995-07-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202016-01

Misure cautelari - Personali - Impugnazioni - Riesame - Decisione - Termine

Poiché il Tribunale del Riesame può procedere al giudizio solo con piena cognizione degli atti, nell'ipotesi di mancata trasmissione di tutta la documentazione a suo tempo presentata dal Pubblico Ministero al Giudice per le Indagini Preliminari con la richiesta della misura cautelare, è legittimo il rinvio della decisione ai fini dell'acquisizione degli atti mancanti; tale provvedimento interlocutorio, mirato alla completa cognizione della documentazione, non si qualifica infatti come atto istruttorio, bensì come provvedimento necessario, strumentale alla decisione, e costituisce espressione di un dovere funzionale il cui esercizio è indispensabile per la definizione del procedimento incidentale. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto tempestiva la decisione del Tribunale del Riesame adottata entro i dieci giorni dalla ricezione della documentazione integrativa richiesta a seguito della constatazione, effettuata nel corso dell'udienza camerale poi rinviata, che non erano stati trasmessi tutti gli atti a suo tempo inviati dal Pubblico Ministero al Giudice per le Indagini Preliminari).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)