Sez. 6, Sentenza n. 3321 del 02/09/1997 Cc. (dep. 10/12/1997) Rv. 209455 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Mancata trasmissione al Tribunale, nei termini, di un atto presentato al GIP - Inefficacia della misura - Esclusione - Mera irritualità.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE
La mancata trasmissione al Tribunale del riesame, nel termine di cui all'art 309, quinto comma, cpp di un atto presentato al GIP per la applicazione della misura cautelare, costituisce una mera irregolarità, non sanzionata con la sopravvenuta inefficacia della misura, potendosi ovviare con la successiva acquisizione. Ciò in quanto la ratio della norma è solo quella di non ritardare la decisione in ordine alla richiesta di riesame, e deve essere intesa nel senso dell'obbligo della trasmissione del fascicolo del procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 3090 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 3090 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)