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Sez. 1, Sentenza n. 5513 del 21/10/1981 (Rv. 416219 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI RIGETTO DELLA RELATIVA DOMANDA - NUOVA AZIONE PROPOSTA DIRETTAMENTE DAL FIGLIO DIVENUTO MAGGIORENNE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - PRECLUSIONE - CONDIZIONI - DEROGA AL PRINCIPIO DEL DIVIETO DEL "BIS IN IDEM" PER EFFETTO DELLA RETROATTIVITÀ DI DETTA LEGGE EX ART. 232 DI QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416219-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - PASSAGGIO IN GIUDICATO DELLA SENTENZA DI RIGETTO DELLA RELATIVA DOMANDA - NUOVA AZIONE PROPOSTA DIRETTAMENTE DAL FIGLIO DIVENUTO MAGGIORENNE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 151 DEL 1975 - PRECLUSIONE - CONDIZIONI - DEROGA AL PRINCIPIO DEL DIVIETO DEL "BIS IN IDEM" PER EFFETTO DELLA RETROATTIVITÀ DI DETTA LEGGE EX ART. 232 DI QUEST'ULTIMA - ESCLUSIONE.*

A seguito del passaggio in giudicato della sentenza di rigetto della domanda di dichiarazione della paternità naturale, nel vigore della normativa anteriore alla riforma del diritto di famiglia introdotta con la legge 19 maggio 1975 n. 151, deve escludersi l'esperibilità di una nuova Azione per la dichiarazione giudiziale di detta paternità, ancorché proposta direttamente dal figlio, divenuto maggiorenne, la quale non invochi la nuova normativa per il suo carattere innovativo in campo probatorio, ma si limiti a chiedere l'esame di circostanze tipologicamente uguali a quelle dedotte o deducibili nella procedente controversia, atteso che, in siffatta situazione, non potendo porsi in discussione l'identità delle azioni, pure per quanto riguarda le ragioni ed il fatto costitutivo del preteso "status", resta applicabile il divieto del "bis in idem", conseguente al suddetto giudicato, la cui derogabilità postula una espressa previsione legislativa, non contenuta nella disposizione transitoria dell'art. 232 della citata legge (la quale statuisce la retroattività della legge medesima, consentendo di invocare la nuova normativa anche per i fatti passati, ma non introduce alcuna eccezione all'autorità del giudicato formatosi sotto il vigore della vecchia normativa). (V. 1598/78, mass. N. 390999; (V. 3536/77, mass. N. 387127).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 274 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 232

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)