Sez. 1, Sentenza n. 2485 del 22/04/1982 (Rv. 420352 - 01)
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - AZIONE RELATIVA - IMPRESCRITTIBILITÀ - APPLICABILITÀ AI FIGLI NATI O CONCEPITI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA.*
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ O MATERNITÀ - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ - IN GENERE - AZIONE RELATIVA - IMPRESCRITTIBILITÀ - APPLICABILITÀ AI FIGLI NATI O CONCEPITI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA.*
La imprescrittibilità dell'Azione di dichiarazione giudiziale di paternità naturale disposta con l'art. 270 cod. civ. (nuovo testo) si applica anche ai figli nati o concepiti prima dell'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia (art. 232 della legge 19 maggio 1975 n. 151), i quali possono pertanto farla valere anche se siano incorsi in decadenze previste dalla precedente normativa, salvo che la pretesa non sia ormai estinta per fatti non più revocabili, quali un giudicato. (V 1598/78, mass n 390999; (V 3536/77, mass n 387127).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 270, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 232
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)