Sez. 2, Sentenza n. 2823 del 26/02/2002 (Rv. 552571 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Compensi al professionista - Disciplina ex d.m. 31 ottobre 1985 - Natura del compenso - Debito di valore - Esclusione - Debito di valuta - Configurabilità - Automaticità della rivalutazione monetaria - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE
In tema di compensi per prestazioni professionali, la disposizione del D.M. 31 ottobre 1985, comune alla tariffa forense civile, penale e stragiudiziale, che subordina la rivalutazione monetaria dei compensi spettanti al professionista alla condizione negativa che gli importi esposti in parcella non siano stati contestati nella loro congruità dall'interessato nel termine di tre mesi dall'invio della parcella, non conferisce al compenso dovuto al professionista per l'assolvimento di singoli incarichi la natura di un debito di valore, ma ne riconferma, anzi, attraverso il rinvio all'art. 1224 cod. civ., la natura di debito di valuta soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 31/10/1985
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)