Sez. 2, Sentenza n. 1889 del 21/02/1995 (Rv. 490582 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Compensi al professionista - Disciplina ex D.M. 31 ottobre 1985 - Rivalutazione monetaria - Condizione - Natura del compenso - Debito di valore - Esclusione - Debito di valuta - Configurabilità - Automaticità della rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ. - Inammissibilità.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE
La disposizione del D.M. 31 ottobre 1985, comune alla tariffa forense civile, penale e stragiudiziale, che subordina la rivalutazione monetaria dei compensi al professionista alla condizione negativa che gli importi esposti in parcella non siano contestati nella loro congruità dall'interessato entro tre mesi dall'invio della parcella, non conferisce al compenso dovuto al professionista per l'assolvimento di singoli incarichi la natura di un debito di valore, ma ne riconferma, anzi, attraverso il rinvio all'art. 1224 cod. civ., la natura di debito di valuta, soggetto al principio nominalistico, la cui rivalutazione monetaria, da stabilirsi con riferimento al diminuito potere di acquisto della moneta, non può essere automaticamente riconosciuta, dovendo essere adeguatamente dimostrato il pregiudizio patrimoniale risentito a causa del ritardato pagamento del credito, senza che al suo riguardo possa trovare applicazione la disciplina dell'art. 429 cod. proc. civ. attenendo essa alle somme di danaro dovute per "crediti di lavoro", come specificamente e tassativamente elencati nell'art. 409 cod. proc., fra i quali non rientra la prestazione d'opera non continuativa o non coordinata.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1277 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2233 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)