Sez. 3, Sentenza n. 2471 del 11/12/2007 Cc. (dep. 17/01/2008) Rv. 238537 - 01
SPORT | Manifestazioni sportive - Provvedimento del questore adottato a norma dell'art. 6 della L. n. 401 del 1989 - Diritto di difesa del destinatario delle prescrizioni - Convalida - Termine dilatorio - Individuazione.
SPORT
In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, il giudice chiamato a convalidare il provvedimento del Questore ha l'obbligo di verificare il rispetto del diritto di difesa del destinatario della misura, diritto da esercitarsi attraverso un "contraddittorio cartolare" nel termine dilatorio di quarantotto ore decorrente dalla notifica del provvedimento, termine entro il quale il P.M. può richiedere la convalida e l'interessato può presentare memorie e deduzioni. Ne consegue che, qualora la decisione sulla convalida intervenga prima della scadenza del predetto termine, l'ordinanza è affetta dal vizio di violazione di legge.
Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)