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Sez. 3, Sentenza n. 1461 del 03/12/2008 Cc. (dep. 16/01/2009) Rv. 242271 - 01

SPORT | Manifestazioni sportive - Convalida del provvedimento questorile ex art. 6 Legge n. 401 del 1989 - Annullamento con rinvio per intervenuta convalida prima della scadenza del termine di 48 ore - Giudizio di rinvio - Restituzione nel termine dell'interessato - Necessità.
Stato
decisa il 2008-12-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/242271-01

SPORT

In tema di turbative nello svolgimento di manifestazioni sportive, ove l'ordinanza di convalida del provvedimento del Questore venga annullata dalla Corte di cassazione per inosservanza del termine di quarantotto ore, decorrente dalla notifica del provvedimento stesso e finalizzato a consentire la presentazione di memorie e deduzioni, il giudice di rinvio è tenuto a restituire nel predetto termine l'interessato, non potendo decidere prima che lo stesso sia nuovamente decorso.

Riferimenti normativi: Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 175 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)