Sez. 3, Sentenza n. 9948 del 20/01/2016 Cc. (dep. 10/03/2016) Rv. 266768 - 01
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA | Reati edilizi - Manufatto abusivo - Sentenza di patteggiamento - Ordine di demolizione - Decorso del termine previsto dall'art. 445, comma secondo, cod. proc. pen. - Estinzione dell'ordine - Esclusione - Ragioni.
EDILIZIA - DISCIPLINA URBANISTICA
L'ordine di demolizione del manufatto abusivo (previsto dall'art. 31, comma nono, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), qualora sia stato impartito con la sentenza di applicazione della pena su richiesta, resta eseguibile anche nel caso di estinzione del reato conseguente al decorso del termine di cui all'art.445, comma secondo, cod. proc. pen., poiché, detto ordine, in quanto sanzione amministrativa, non è soggetto alle norme relative all'estinzione della pena o del reato, nemmeno per effetto di un'applicazione analogica delle medesime.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. Abrog. art. 445, Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 art. 31, Decreto Legisl. 06/06/2001 num. 380 art. 44 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)