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Sez. U, Sentenza n. 26548 del 27/11/2013 (Rv. 628428 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Corrispondenza tra fatto addebitato e fatto ritenuto in sentenza - Verifica non formale - Necessità - Riqualificazione in sentenza - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2013-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628428-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare riguardante magistrati, il rispetto del principio della necessaria correlazione tra il fatto addebitato e quello ritenuto in sentenza va valutato non in senso rigorosamente formale, ma con riferimento alla finalità cui esso è diretto, sicché la sua violazione è ipotizzabile esclusivamente in presenza di un effettivo pregiudizio per la possibilità di difesa; pertanto, l'osservanza del principio del contraddittorio, richiamato anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (in particolare, con la sentenza 11 dicembre 2007, Drassich c. Italia), è assicurata quando il giudice di merito provveda alla riqualificazione degli stessi direttamente in sentenza, senza preventiva interlocuzione dell'interessato sul punto, posto che il rispetto del contradditorio è comunque assicurato dalla possibilità di contestare tale diversa definizione mediante il ricorso per cassazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Costituzione art. 111 com. 3, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 1, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 18 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)