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Sez. U - , Sentenza n. 7768 del 17/03/2023 (Rv. 667199 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Correlazione tra capo d'incolpazione e sentenza di condanna - Diversa qualificazione giuridica della condotta contestata - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667199-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la Sezione disciplinare del C.S.M., ai sensi dell'art. 521, comma 1 c.p.p., può, con la sentenza di condanna, qualificare diversamente in diritto i fatti contestati nel capo d'incolpazione, purché essi non siano radicalmente immutati nei loro elementi essenziali rispetto all'accusa originaria, mercé l'introduzione di elementi eterogenei rispetto ai quali non sia stata data all'incolpato la possibilità di difendersi adeguatamente in giudizio. (Enunciando il principio di diritto di cui in massima, la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza disciplinare che aveva riqualificato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 109 del 2006, la condotta contestata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. a), del medesimo d.lgs., introducendo di fatto un elemento oggettivo, quello di "agevolazione di eccezionale favore", inesistente nella originaria contestazione contenuta nel capo d'incolpazione.)

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 3 com. 1 lett. E) CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)