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Sez. 1, Sentenza n. 7965 del 17/07/1993 (Rv. 483206 - 01)

Tributi (in generale) - Condono fiscale | Controversia in materia di I.V.A. relativa alla sola applicazione della sanzione amministrativa - Ricevute comprovanti l'integrale pagamento dell'imposta - Contribuente - Esibizione - Definizione della pendenza ai sensi degli artt. 44 e 52 della legge n. 413 del 1991 - Ammissibilità - Esclusione - Estinzione del procedimento - Dichiarazione - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483206-01

Tributi (in generale) - Condono fiscale

Il presupposto del diritto del contribuente alla non applicazione della sanzione amministrativa a seguito di definizione di una controversia in materia di I.V.A., ai sensi degli artt. 44 e 52 della legge 30 dicembre 1991 n. 413, deve ravvisarsi nella pendenza, al momento dell'entrata in vigore di tale legge, di una controversia inerente all'ammontare dell'imposta. Pertanto qualora la controversia pendente abbia per oggetto esclusivamente l'applicazione della sanzione amministrativa (nella specie, per la definitività della rettifica relativa all'imposta, a suo tempo operata dall'ufficio), non può dichiararsi l'estinzione del procedimento, a norma dell'art. 48 della legge citata, quale conseguenza della esibizione da parte del contribuente delle ricevute rilasciate dal competente ufficio provinciale I.V.A., comprovanti l'avvenuto integrale pagamento dell'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 43 CORTE COST., Legge 30/12/1991 num. 413 art. 44, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 48, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 52

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)