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Sez. 5, Sentenza n. 6643 del 29/04/2003 (Rv. 562513 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Dichiarazione integrativa ex art. 32 della legge n. 413 del 1991 - Imposte dirette - Effetti sui giudizi in corso - Estinzione - Condizioni - Verifica giudiziale - Oggetto - Limiti - Indagine sull'effettiva sussistenza dei presupposti di applicabilità del condono - Preclusione.
Stato
decisa il 2003-04-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/562513-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Ai fini della definizione agevolata delle imposte dirette in Ordine alle quali "non sia intervenuto accertamento definitivo", ai sensi dell'art. 32 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, la pronuncia dell'ordinanza di estinzione dei giudizi pendenti è condizionata dall'art. 34, comma quinto, della stesa legge all'esibizione, da parte del contribuente, di copia della dichiarazione integrativa corredata dalla ricevuta comprovante il relativo inoltro, senza che sia consentito al giudice di andare oltre il riscontro della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie estintiva, estendendo l'indagine all'accertamento dell'effettiva esistenza dei presupposti di applicabilità del condono. La verifica della ricorrenza dei requisiti di merito per fruire del beneficio è, infatti, rimessa dallo stesso art. 34, comma quinto, agli uffici finanziari i quali, in caso di esito negativo, comunicano i motivi di invalidità della dichiarazione integrativa, sulla cui base il giudice revoca l'ordinanza di estinzione.

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1991 num. 413 art. 32, Legge 30/12/1991 num. 413 art. 34 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 636 art. 19 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)