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Sez. L, Sentenza n. 4534 del 05/05/1998 (Rv. 515114 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE | Successione di contratti nel tempo - Deroga "in pejus" nel trattamento retributivo - Legittimità - Scadenza del contratto - Peggioramento nel trattamento retributivo quale effetto della stessa - Legittimità - Estensione.
Stato
decisa il 1998-05-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/515114-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - DURATA - IN GENERE

Il principio per cui la deroga "in pejus" rispetto al trattamento retributivo previsto da un contratto collettivo può legittimamente essere stabilita da un successivo contratto, rende legittimo un mutamento peggiorativo della retribuzione quale effetto della scadenza (e del mancato rinnovo) del contratto che quel trattamento stabilisca, ferma in tale caso, nella ricorrenza dei relativi presupposti, la tutela offerta al lavoratore dall'art. 36 Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)