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Sez. 1, Sentenza n. 43798 del 24/09/2015 Cc. (dep. 29/10/2015) Rv. 265252 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) - Istanza di liberazione anticipata - "Collaboratori di giustizia" - Magistratura di sorveglianza competente - Criterio generale di cui all'art. 677, comma primo, cod. proc. pen. - Operatività - Applicabilità regola di cui all'art. 16 nonies, comma ottavo, D.L. n. 8 del 1991 - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-09-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265252-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di liberazione anticipata, la competenza a provvedere sull'istanza del soggetto detenuto, collaboratore di giustizia, appartiene al magistrato o al tribunale di sorveglianza che ha giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui si trova l'interessato all'atto della richiesta, non operando la regola di cui all'art. 16 nonies, comma ottavo, D.L. n. 8 del 1991, conv. in l. n. 82 del 1991, che attribuisce la competenza in via esclusiva al Tribunale di sorveglianza e al Magistrato di sorveglianza di Roma.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies com. 8

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)