Sez. 1 - , Sentenza n. 36061 del 27/06/2019 Cc. (dep. 13/08/2019) Rv. 276837 - 01
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE | Richiesta di differimento obbligatorio o facoltativo dell’esecuzione della pena - Collaboratori di giustizia - Competenza - Giudice di sorveglianza di Roma – Ragioni.
PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE
In tema di differimento, obbligatorio o facoltativo, dell'esecuzione della pena, la competenza a provvedere sull'istanza del detenuto collaboratore di giustizia appartiene al giudice di sorveglianza di Roma, anche quando il condannato non richieda la detenzione domiciliare in luogo del differimento, in quanto la competenza funzionale inderogabile di detto giudice, prevista dall'art. 16-novies, comma 8, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in relazione alle misure alternative alla detenzione esercita una "vis attractiva" anche sulla richiesta implicita - in ogni caso valutabile d'ufficio dal giudice – di esecuzione della pena nel domicilio.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 146 CORTE COST., Cod. Pen. art. 147 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)