Sez. 1, Sentenza n. 4930 del 27/11/2019 Cc. (dep. 05/02/2020) Rv. 278179 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO | Detenzione domiciliare - Collaboratori di giustizia - Competenza - Giudice di sorveglianza di Roma - Ragioni.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO
In tema di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen., la competenza a provvedere sull'istanza del detenuto collaboratore di giustizia appartiene al giudice di sorveglianza di Roma, a prescindere dal momento in cui venga presentata detta istanza (nella specie, in data antecedente l'ammissione del condannato al programma di protezione), trattandosi di competenza funzionale inderogabile, prevista dall'art. 16-nonies, comma 8, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in deroga alle regole generali stabilite dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 ter CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 12 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)