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Sez. 2, Sentenza n. 8830 del 27/08/1990 (Rv. 469082 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PREGIUDIZIALITÀ - PRESUPPOSTI.*
Stato
decisa il 1990-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/469082-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - PREGIUDIZIALITÀ - PRESUPPOSTI.*

Per farsi luogo alla sospensione necessaria del giudizio, in attesa della definizione di altra controversia sottoposta allo stesso o ad altro giudice, la questione pregiudiziale non deve essere stata sottoposta anche all'esame del giudice che dovrebbe, in ipotesi, procedere alla sospensione, poiché, in tal caso, essendo egli investito della questione, ha il potere di deciderla, a meno che non ricorra, con le altre controversie, un'ipotesi di riunione, di litispendenza o di continenza di cause. (Conf 446/82, mass n 418146; (Conf 4425/80, mass n 408302).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)