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Sez. L, Sentenza n. 10756 del 02/12/1996 (Rv. 500989 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 5 legge n. 108 del 1990 - Licenziamenti soggetti alla tutela obbligatoria - Applicabilità - Licenziamenti relativi all'area della tutela reale - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500989-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IMPUGNAZIONE - IN GENERE

L'art. 5 della legge 11 maggio 1990 n. 108 prevede l'esperimento necessario del tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziaria con esclusivo riferimento all'impugnativa di licenziamenti intimati nell'area della cosiddetta tutela obbligatoria, e quindi con esclusione di quelli a cui si applica la più incisiva tutela reale.

Riferimenti normativi: Legge 11/05/1990 num. 108 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)