Sez. L, Sentenza n. 1216 del 29/04/1974 (Rv. 369270 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PER RISOLUZIONE EXTRAPROCESSUALE DELLA CONTROVERSIA - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - PER RISOLUZIONE EXTRAPROCESSUALE DELLA CONTROVERSIA - POTERI DELLA CASSAZIONE.*
Quando le parti risolvono fuori del processo la propria controversia viene meno il concreto e tutelato interesse a ottenere una pronuncia dal giudice, e, quindi, anche l'interesse al ricorso per Cassazione, che ne condiziona l'ammissibilita. Verificandosi tale situazione, la Corte ha il potere-dovere di rilevare, anche d'ufficio la cessazione della materia del contendere e, quindi, la sopravvenuta carenza d'interesse del ricorrente. (V 2280'73, mass n 365568).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 390, Cod. Proc. Civ. art. 391
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)