Sez. 1, Sentenza n. 2280 del 09/08/1973 (Rv. 365568 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DECLARATORIA D'UFFICIO - CONDIZIONI - DELIBAZIONE DEL MERITO AI FINI DELLA PRONUNCIA SULLE SPESE - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - DECLARATORIA D'UFFICIO - CONDIZIONI - DELIBAZIONE DEL MERITO AI FINI DELLA PRONUNCIA SULLE SPESE - AMMISSIBILITA.*
La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata anche d'ufficio, tutte le volte che, indipendentemente da una formale rinunzia al giudizio o al merito delle pretese dedotte, risulti acquisito in causa il fatto che la determina. In tal caso la delibazione incidentale del merito e consentita solo ai fini dell'eventuale pronunzia sulle spese. (V 1710/71, mass n 352172).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 390
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)