diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 119 del 09/01/2004 (Rv. 569335 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Comportamento della parte - Imputabilità all'attività defensionale del superamento della soglia di durata ragionevole del processo - Presupposti e condizioni.
Stato
decisa il 2004-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569335-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, le attività difensive dei contendenti possono influire nella determinazione della ragionevole durata della causa, giustificandone una consistenza superiore a quella media, se ed in quanto evidenzino una maggiore complessità del caso concreto. I tempi richiesti da tali attività non sono dunque suscettibili di essere globalmente aggiunti alla durata normalmente ragionevole del processo stesso, sul mero rilievo che la parte avrebbe potuto contenere ed orientare in un modo più appropriato le sue deduzioni, giacché esclusivamente nell'eventualità di un uso volutamente distorto del diritto di difesa, a scopi dilatori, si verifica un protrarsi della contesa non riferibile alla struttura organizzativa preposta al suo svolgimento ed alla sua definizione.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)