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Sez. 1, Sentenza n. 8677 del 13/08/1993 (Rv. 483445 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Domande - nuove - "Causa petendi et petitum" | Azione di ingiustificato arricchimento - Proposizione per la prima volta in appello - Inammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1993-08-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483445-01

Impugnazioni civili - Appello - Domande - nuove - "Causa petendi et petitum"

La proposizione per la prima volta in appello dell'azione di ingiustificato arricchimento è inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cod. proc. civ., quando in primo grado sia stata proposta azione contrattuale, poiché le due azioni sono diverse sia per la "causa petendi" - basandosi quest'ultima sull'obbligazione assunta e, la prima, sull'assenza di un vincolo negoziale - sia per il "petitum", avendo l'azione contrattuale per oggetto il pagamento del corrispettivo pattuito e l'azione di ingiustificato arricchimento la corresponsione di un indennizzo equivalente alla diminuzione patrimoniale subita, cui corrisponda (e che non superi) l'arricchimento non causalmente giustificato dell'altro soggetto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)