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Sez. 1, Sentenza n. 2222 del 04/06/1975 (Rv. 376013 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - DURATA.*
Stato
decisa il 1975-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376013-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - DURATA.*

L'impugnazione per revocazione sospende, a norma dell'art 398 quarto comma cod proc civ, il termine per proporre ricorso per Cassazione, od il relativo procedimento, fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, e non quindi fino al passaggio in giudicato della sentenza medesima. (V 1441/71, mass n 351731).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)