Sez. U, Sentenza n. 1441 del 15/05/1971 (Rv. 351731 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - DECORSO DEL RESIDUO TERMINE - DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE - CONSEGUENZE - CONTESTUALE IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI MERITO E SULLA REVOCAZIONE - SUPERAMENTO DEL TERMINE PER IL RICORSO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI - RICORSO TEMPESTIVO AVVERSO LA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - DECORSO DEL RESIDUO TERMINE - DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE - CONSEGUENZE - CONTESTUALE IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI MERITO E SULLA REVOCAZIONE - SUPERAMENTO DEL TERMINE PER IL RICORSO - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO PER CASSAZIONE - LIMITI - RICORSO TEMPESTIVO AVVERSO LA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE.*
Il termine per ricorrere in Cassazione, rimasto sospeso in seguito alla proposizione dell'istanza di revocazione, riprende a decorrere, per la durata residua, dalla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione, e non dal passaggio in giudicato della sentenza stessa. Ne discende che il ricorso proposto contro la sentenza di merito deve essere dichiarato inammissibile se, tenuto conto del periodo di tempo trascorso prima della istanza di revocazione e dell'altro periodo decorso dopo la predetta comunicazione, risulta superato il termine di sessanta giorni. La inammissibilita, tuttavia, qualora con unico atto siano state impugnate sia la sentenza di merito e sia quella emessa in Sede di revocazione, non si estende automaticamente a quest'ultima, per la quale valgono le norme comuni di cui all'art 403 cod proc civ, essendo essa soggetta ai medesimi mezzi di impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza di meritò con la conseguenza che il ricorso deve considerarsi ammissibile per la parte che concerne la sentenza pronunciata sulla istanza di revocazione, se risulta per essa rispettato il termine perentorio di giorni sessanta, calcolato secondo il criterio comune.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)