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Sez. 3, Sentenza n. 442 del 28/01/1977 (Rv. 383991 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - RIPRESA DELLA DECORRENZA - DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383991-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - SOSPENSIONE - DEL TERMINE - PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - RIPRESA DELLA DECORRENZA - DALLA COMUNICAZIONE DELLA SENTENZA SULLA REVOCAZIONE.*

Il termine per proporre ricorso per Cassazione, rimasto sospeso, ai sensi dell'art 398, quarto comma, cod proc civ, in seguito alla proposizione dell'istanza di revocazione, riprende a decorrere, per la sua durata residua, dalla comunicazione della sentenza che ha pronunciato sulla revocazione e non gia dal passaggio in giudicato della stessa. (Conf 3630/75, mass n 377828; (Conf 2222/75, mass n 376013; (Conf 1441/71, mass n 351731; (Conf 2814/67, mass n 330384; (Conf 788/64; (Conf 3068/60).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 398

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)