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Sez. 3, Sentenza n. 32393 del 05/03/2021 Cc. (dep. 31/08/2021) Rv. 281777 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Sentenza che definisce il concordato in appello – Ricorso con cui si deduce la inclusione del reato tra quelli per i quali il concordato non è consentito - Ammissibilità - Condizioni – Interesse concreto e attuale all’annullamento della sentenza.
Stato
decisa il 2021-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281777-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE

È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia accolto la proposta di concordato con rinuncia ai motivi di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con cui si prospetti che il concordato è stato recepito con riguardo a un reato escluso dall'ambito di applicazione di tale disposizione, qualora non sia dedotta la sussistenza di uno specifico e concreto interesse ad ottenere l'annullamento della sentenza.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)