Sez. 3, Sentenza n. 32393 del 05/03/2021 Cc. (dep. 31/08/2021) Rv. 281777 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE | Sentenza che definisce il concordato in appello – Ricorso con cui si deduce la inclusione del reato tra quelli per i quali il concordato non è consentito - Ammissibilità - Condizioni – Interesse concreto e attuale all’annullamento della sentenza.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - MOTIVI DI RICORSO - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza che abbia accolto la proposta di concordato con rinuncia ai motivi di appello ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con cui si prospetti che il concordato è stato recepito con riguardo a un reato escluso dall'ambito di applicazione di tale disposizione, qualora non sia dedotta la sussistenza di uno specifico e concreto interesse ad ottenere l'annullamento della sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 599 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)