diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 6897 del 19/11/1983 (Rv. 431560 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DEBITI DI VALORE - LIQUIDAZIONE - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO DELLA SOMMA DOVUTA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*
Stato
decisa il 1983-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431560-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DEBITI DI VALORE - LIQUIDAZIONE - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO DELLA SOMMA DOVUTA - AMMISSIBILITÀ - LIMITI - POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO.*

In Sede di liquidazione di debiti di valore il giudice, mentre può procedere di ufficio alla rivalutazione della somma dovuta, pur in difetto di specifica domanda, non può, a tale titolo, senza incorrere nel vizio di ultrapetizione, attribuire somme maggiori di quelle richieste ove si debba ritenere o desumere che la richiesta finale sia stata fatta, attraverso la Determinazione di un ammontare massimo, tenendosi conto della svalutazione o comunque rinunciando alla medesima in tutto o in parte. In tale ipotesi ne consegue ancora, da un lato, che il giudice di appello, il quale riconosca a sua volta dovuta la somma così determinata, può operarne la rivalutazione con riferimento al solo periodo intercorrente fra la sua pronunzia e quella del giudice di primo grado, non essendo consentito, per il limite posto con la domanda, un ricalcolo della rivalutazione stessa che, esprimendo compiutamente il credito nei termini monetari apprezzabili alla data della seconda pronunzia, comporti il superamento del suddetto ammontare massimo, e, dallo altro lato, che costituisce domanda nuova, inammissibile in secondo grado, quella intesa ad ottenere siffatto superamento. (V 894/81, mass n 411414; (V 913/80, mass n 404345; (V 853/80, mass n 404293; (V 3289/79, mass n 399684; (V 2240/78, mass n 391630).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)