diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 7206 del 09/07/1999 (Rv. 528450 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE | Per inadempimento - Esame comparativo degli inadempimenti reciproci - Necessità.
Stato
decisa il 1999-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528450-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE

Ai fini della risoluzione per inadempimento dei contratti con prestazioni corrispettive, il giudice per stabilire la sussistenza dell'inadempimento determinante a carico di uno dei contraenti, deve procedere ad una valutazione unitaria comparativa della condotta di entrambi i contraenti, onde accertare gli inadempimenti reciprocamente addebitatisi dalle parti ed apprezzarne l'effettiva gravità ed efficienza causale rispetto alla finalità economica complessiva del contratto ed alla conseguente influenza sulla sorte del medesimo. Nel procedere a tale giudizio comparativo non può attribuirsi efficacia determinante al mero dato cronologico dell'anteriorità di un inadempimento rispetto ad un altro (o di una domanda di risoluzione rispetto all'altra), ma deve essere valutata l'importanza delle singole inadempienze nel loro rapporto di dipendenza e di proporzionalità.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)