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Sez. 4, Sentenza n. 32924 del 14/05/2004 Ud. (dep. 29/07/2004) Rv. 229104 - 01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Conversazioni telefoniche in dialetto - Obbligo di traduzione - Esclusione - Valutazione di opportunità - Giudizio di fatto.
Stato
decisa il 2004-05-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229104-01

ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE

Non sussiste l'obbligo di provvedere alla traduzione degli atti, ai sensi degli artt. 143 - 147 cod. proc. pen., quando si procede alla trascrizione delle conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, svolte in lingua dialettale: invero, la valutazione della necessità, o meno, della traduzione spetta al giudice di merito atteso che il grado di intellegibilità del dialetto è accertamento di fatto.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)