Sez. 4, Sentenza n. 32924 del 14/05/2004 Ud. (dep. 29/07/2004) Rv. 229104 - 01
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Conversazioni telefoniche in dialetto - Obbligo di traduzione - Esclusione - Valutazione di opportunità - Giudizio di fatto.
ATTI PROCESSUALI (COD. PROC. PEN. 1988) - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
Non sussiste l'obbligo di provvedere alla traduzione degli atti, ai sensi degli artt. 143 - 147 cod. proc. pen., quando si procede alla trascrizione delle conversazioni telefoniche, ritualmente intercettate, svolte in lingua dialettale: invero, la valutazione della necessità, o meno, della traduzione spetta al giudice di merito atteso che il grado di intellegibilità del dialetto è accertamento di fatto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 147 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)