Sez. 1, Sentenza n. 4888 del 26/10/2012 Cc. (dep. 31/01/2013) Rv. 254566 - 01
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE | Conversazioni telefoniche in dialetto - Obbligo di traduzione - Esclusione - Ragioni.
ATTI PROCESSUALI - TRADUZIONE DEGLI ATTI - IN GENERE
In ipotesi di conversazioni in dialetto, quando si procede alla loro trascrizione non sussiste obbligo di provvedere alla traduzione, in quanto la valutazione della necessità di tale adempimento spetta al giudice di merito, atteso che il grado di intellegibilità del dialetto si traduce in un accertamento di fatto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 143, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 147 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)