Sez. 3, Sentenza n. 26961 del 20/12/2007 (Rv. 601125 - 01)
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE | Illecita concorrenza mediante riduzione degli onorari - Condizioni - Volontarietà del fatto in sé - Sufficienza - Insussistenza del danno per il prestigio della classe notarile e non consapevolezza da parte dei clienti del trattamento di favore ricevuto - Irrilevanza - Fattispecie.
NOTARIATO - DISCIPLINA (SANZIONI DISCIPLINARI) DEI NOTAI - IN GENERE
La riduzione degli onorari e dei diritti notarili, effettuata dal notaio in modo ripetuto e continuato, costituisce di per sè una forma di illecita concorrenza, a norma del comma secondo dell'art. 147 legge notarile n. 89 del 1913, rappresentando un mezzo di pubblicità e di richiamo idoneo a porre in essere un comportamento disdicevole, con la conseguenza che per integrare l'illecito non è necessario uno specifico comportamento doloso, ma è sufficiente la volontarietà del fatto in sè, ossia una volontà, considerata in rapporto alla condotta, in contrasto con la legge, mentre è irrilevante che da tale comportamento non derivi un danno per il prestigio della classe notarile o dei colleghi o la circostanza che i clienti del notaio non si siano resi conto del trattamento di favore usato nei loro confronti. (Nella fattispecie, la S.C., facendo applicazione del principio di cui in massima, ha cassato la sentenza del giudice di merito che, in sede di appello, aveva irrogato al notaio ricorrente la sanzione disciplinare dell'avvertimento, senza considerare che i minori importi rispetto ai minimi tariffari richiesti dal notaio erano molto contenuti, che le fatture irregolari costituivano una minoranza rispetto a quelle considerate nel bimestre contestato e che, in alcuni casi, la riduzione era giustificata dai rapporti di parentela o di amicizia intrattenuti dal notaio con i clienti, così pervenendo all'annullamento della predetta sanzione, non essendo necessari ulteriori accertamenti).
Riferimenti normativi: Legge 16/02/1913 num. 89 art. 147 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 2 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)