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Sez. 3, Sentenza n. 683 del 29/01/1996 (Rv. 495621 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Disciplina ex art. 79 legge n. 392 del 1978 - Portata - Accordi con cui il conduttore disponga in un momento successivo alle conclusioni del contratto dei diritti da questo sorti - Invalidità - Esclusione -.
Stato
decisa il 1996-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495621-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE

La disposizione di cui all'art. 79 della legge n. 392 del 1978 è diretta a proteggere l'interesse del futuro conduttore ad accedere al godimento dell'immobile, comminando la nullità di ogni pattuizione, diretta ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dalla legge stessa, che il conduttore sia stato costretto ad accettare nel momento della conclusione del contratto per non essere costretto a lasciare il suo interesse insoddisfatto. Essa non comporta, invece, la nullità degli accordi con cui il conduttore disponga in un momento successivo dei diritti che sono sorti dalla conclusione del contratto (nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio di diritto, ha ritenuto valida la rinunzia del conduttore, contenuta nella convenzione conclusa in sede di conciliazione, a domandare la restituzione di somme pagate in più del dovuto a titolo di canoni).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)