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Sez. 3, Sentenza n. 11323 del 21/07/2003 (Rv. 565305 - 01)

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Sanzione di nullità ex art. 79 legge n. 392 del 1978 - Ambito di applicazione - Accordi transattivi conclusi dal conduttore - Inapplicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/565305-01

LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE

La sanzione di nullità prevista dall'art. 79 della legge n. 392 del 1978, per le pattuizioni dirette a limitare la durata legale del contratto di locazione o ad attribuire al locatore un canone maggiore di quello dovuto o altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della legge sull'equo canone, si riferisce solo alle clausole del contratto di locazione e non può essere estesa, pertanto, agli accordi transattivi conclusi dal conduttore, che già si trovi nel possesso del bene, per regolare gli effetti di fatti verificatisi nel corso del rapporto e che, perciò, incidono su situazioni giuridiche patrimoniali già sorte e disponibili (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato la sentenza impugnata, in quanto la conduttrice aveva rinunciato non solo validamente alla prosecuzione del rapporto locativo novennale ancora in corso al momento della transazione ma anche al diritto alla rinnovazione, dopo la prima scadenza, del nuovo costituendo rapporto locativo.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 28

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)