Sez. 3, Sentenza n. 11232 del 13/11/1997 (Rv. 509849 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Convenzione attributiva al conduttore uscente di una somma a titolo di "buona uscita - Intervenuta tra quest'ultimo ed altro conduttore subentrante nello stesso immobile appartenente - Locatore estraneo alla pattuizione - Violazione dei divieti di cui all'art. 79 legge n. 392 del 1978 - Esclusione.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE
La convenzione negoziale diretta ad attribuire al conduttore uscente una somma a titolo di "buona uscita", ed intervenuta tra questi ed il conduttore subentrante nello stesso immobile, di proprietà di un terzo locatore estraneo alla pattuizione (ed al giudizio ad essa conseguente), non integra gli estremi della violazione dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978, non risultando tale pattuizione (diversamente dalla previsione normativa) diretta a limitare la durata dei successivi contratti di locazione aventi ad oggetto il medesimo immobile, ovvero volta ad attribuire al locatore un canone maggiore od altro vantaggio non dovutogli, unico beneficiario della buona uscita essendo il conduttore uscente.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)