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Sez. L, Sentenza n. 2090 del 26/02/1998 (Rv. 513055 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE | Appartenenza al settore artigiano - Onere della prova - Spettanza all'impresa attrice - Iscrizione nell'albo delle imprese artigiane - Carattere meramente indiziario - Fattispecie relativa alla rivendicazione da parte dell'INPS di maggiori contributi solo a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989.
Stato
decisa il 1998-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513055-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - CATEGORIE

L'impresa che chiede nei confronti dell'INPS l'accertamento della sua natura artigiana per ottenere il corrispondente inquadramento ai fini contributivi ha l'onere di provare la sussistenza degli elementi richiesti per tale inquadramento, senza poter limitarsi ad invocare l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane che ha valore meramente indiziario e che, anche quando acquisisce valore costitutivo per effetto dell'art. 5 legge n. 443 del 1985 può essere contestata a fini specifici, quale quello della classificazione dell'impresa agli effetti del regime previdenziale. (Nella specie la S.C. non ha ritenuto preclusivo della contestazione in giudizio della qualifica artigiana da parte dell'INPS la circostanza che lo stesso avesse fatto valere le pretese conseguenti al diverso inquadramento solo per il periodo successivo all'entrata in vigore della legge n. 88 del 1989).

Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, Legge 09/03/1989 num. 88 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)