Sez. 1, Sentenza n. 716 del 20/11/1997 Ud. (dep. 21/01/1998) Rv. 209444 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Requisiti - Indicazione - Impugnazione finalizzata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante nel caso di ritenuta prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti nel precedente grado di giudizio - Interesse all'impugnazione - Esclusione - Conseguenze: inammissibilità dell'impugnazione - Ragioni.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE
Per proporre impugnazione occorre, a pena di inammissibilità, avervi interesse, e detto interesse deve essere attuale e concreto. Ne consegue che un'impugnazione finalizzata ad ottenere l'esclusione di una circostanza aggravante, nell'ipotesi in cui nel precedente grado di giudizio sia stata ritenuta la prevalenza di circostanze attenuanti rispetto a quelle aggravanti, deve ritenersi inammissibile per carenza di interesse in quanto l'imputato, in caso di accoglimento del gravame su tale punto, non verrebbe a concretamente mutare in senso a lui favorevole la situazione sanzionatoria.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)