Sez. 6, Sentenza n. 25683 del 02/04/2003 Cc. (dep. 12/06/2003) Rv. 228307 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Requisiti di sussistenza - Idoneità del gravame a sortire effetti favorevoli concreti ed attuali per l'interessato - Applicazione in tema di ricorso per abnormità.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE
L'interesse ad impugnare richiesto dal quarto comma dell'art. 568 cod. proc. pen. sussiste, nel caso di pronuncia asseritamente abnorme, quando la stessa produca effetti pregiudizievoli per l'interessato, in via primaria e diretta, e sussista dunque un interesse pratico e attuale alla sua rimozione. (In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione proposta dall'imputato contro il provvedimento con il quale la corte di appello che aveva deliberato il suo rinvio a giudizio a mente dell'art. 428 comma sesto cod. proc. pen., una volta ricevuti gli atti a seguito di annullamento del decreto da parte del giudice dibattimentale, si era dichiarata incompetente a procedere, ordinando la trasmissione degli atti al pubblico ministero; la Corte ha osservato, in particolare, che l'ulteriore regressione del procedimento, per quanto indebita, non aveva implicato alcuna conseguenza negativa per il ricorrente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)