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Sez. L, Sentenza n. 2113 del 12/02/2003 (Rv. 560477 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Preclusione da giudicato - Presupposti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560477-01

COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)

La preclusione da giudicato opera solo nell'ipotesi di identità oggettiva e soggettiva, e deve pertanto escludersi nell'ipotesi in cui vi sia un mutamento (anche parziale) di tali elementi. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha confermato la decisione di merito rilevando che la sentenza concernente una domanda di ripetizione di contributi indebitamente versati in un periodo diverso da quello cui si riferiva il secondo giudizio e per una categoria di lavoratori non ricompresa in quella per la quale era stato richiesto il beneficio degli sgravi contributivi, potesse spiegare efficacia di giudicato nel successivo giudizio).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)