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Sez. 3, Sentenza n. 15222 del 19/07/2005 (Rv. 583285 - 01)

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE | Identità dei soggetti - Identità del "petitum" e della "causa petendi" - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-07-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583285-01

COSA GIUDICATA CIVILE - LIMITI DEL GIUDICATO - IN GENERE

L'autorità del giudicato sostanziale opera solo entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione, e presuppone che tra la causa precedente e quella in atto vi sia identità di soggetti, oltre che di "petitum" e "causa petendi"; l'accertamento del contenuto sostanziale e dell'effetto preclusivo che il giudicato può spiegare in un successivo giudizio, risolvendosi in un apprezzamento di fatto, sfugge al sindacato di legittimità. (Nella fattispecie, la S.C. ha escluso che, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi promosso avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione abbia revocato il decreto di trasferimento dell'immobile pignorato, assumano autorità di giudicato decisioni relative ad identiche questioni, adottate in analoghi giudizi innescati dalla revoca di decreti di trasferimento relativi ad altri immobili aggiudicati nella medesima procedura esecutiva).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)