Sez. U, Ordinanza n. 444 del 13/06/1995 (Rv. 492818 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Procura autenticata dal difensore e rilasciata su un foglio staccato dell'atto processuale di riferimento e legato allo stesso da una spilletta - Invalidità - Conseguenze nel caso di atto di impugnazione - Inammissibilità dell'impugnazione.
PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
Affinché una procura certificata dal difensore sia considerata come rilasciata "in calce" ad un atto processuale, è necessario che tra l'atto e la procura non si apprezzino spazi vuoti, così che i due atti formino un atto unico, con la conseguenza che non può considerarsi apposta in calce una procura rilasciata su foglio a parte, solo materialmente legato con una spilletta all'atto processuale cui accede, e con l'ulteriore conseguenza che, essendo il potere di certificazione dell'autografia della parte riconosciuto al difensore solo nell'ipotesi in cui la sottoscrizione sia apposta a margine o in calce agli atti indicati nell'art. 83, comma terzo, cod. proc. civ., un atto formato nell'indicato modo è inidoneo a raggiungere lo scopo voluto dalla norma citata e determina, qualora l'atto cui accede sia un atto d'impugnazione (nella specie, ricorso per cassazione), l'inammissibilità della stessa, senza che assumano rilievo né la natura "speciale" della procura in questione, né eventuali dichiarazioni del difensore dirette a far considerare il foglio su cui è rilasciata la procura come "parte integrante" dell'atto di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 156
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)