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Sez. 5, Sentenza n. 19720 del 28/08/2013 (Rv. 628825 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Illegittimità costituzionale dell'art. 16 del d.l. n. 429 del 1982 - Portata - Avvisi di accertamento notificati tra il 14 luglio 1982 ed il 10 novembre 1982 - Annullamento automatico - Esclusione - Incidenza sui rapporti pendenti - Sussistenza - Oneri del contribuente presentatore di istanza di definizione - Impugnazione dell'avviso di accertamento - Ragioni.
Stato
decisa il 2013-08-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628825-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

Il contribuente, cui sia stato notificato avviso di accertamento dopo la data di entrata in vigore del d.l. 10 luglio 1982, n. 429, convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516 e che abbia prodotto dichiarazione integrativa per la definizione agevolata della pendenza tributaria senza però impugnare tempestivamente l'avviso, non può più invocare la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge 516 cit. (Corte costituzionale, sent. n. 175 del 27 giugno 1986) che sanzionava il diverso e più oneroso trattamento riservato ai contribuenti destinatari, tra il 14 luglio 1982 (data di entrata in vigore del d.l. 429 cit.) e il 10 novembre 1982 (termine iniziale per la presentazione delle dichiarazioni integrative), di un avviso di accertamento, e perciò obbligati alla definizione delle pendenze secondo la meno favorevole disciplina prevista dall'art. 16 cit., rispetto a quelli cui non erano notificati accertamenti, che restavano abilitati alla definizione delle pendenze secondo la più vantaggiosa disciplina prevista dall'art. 19. La dichiarazione di incostituzionalità, infatti, non può incidere su un rapporto d'imposta ormai esaurito, atteso che il contribuente, raggiunto dall'avviso, per non rendere incontestabile il rapporto tributario per intervenuta definizione dell'imponibile ai sensi dell'art. 32 del d.l. n. 429 cit., avrebbe dovuto presentare dichiarazione integrativa ai sensi dell'art. 19 e, quindi, impugnare tempestivamente l'accertamento notificatogli.

Riferimenti normativi: Legge 07/08/1982 num. 516 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 16 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 19 CORTE COST., Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 32 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)