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Sez. 5, Sentenza n. 9955 del 16/04/2008 (Rv. 602747 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Art. 16 del d.l. n. 429 del 1982 - Definizione delle pendenze tributarie - Dichiarazione di illegittimità costituzionale - Conseguenze - Accertamenti in rettifica o d'ufficio - Invalidità automatica - Esclusione - Cartelle esattoriali notificate in base alla dichiarazione integrativa - Invalidità automatica - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602747-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE

In tema di condono fiscale, e con riferimento alla definizione delle pendenze tributarie prevista dall'art. 16 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, la dichiarazione d'illegittimità costituzionale di tale disposizione, nella parte in cui consentiva la notifica di accertamenti in rettifica o d'ufficio sino alla data di presentazione della dichiarazione integrativa, anziché fino all'entrata in vigore del decreto-legge, non determina automaticamente l'invalidità degli avvisi di accertamento notificati dopo la predetta data, né quella dell'iscrizione a ruolo e delle cartelle esattoriali formate e notificate sulla base della dichiarazione integrativa (cosiddetto condono automatico o tombale) presentata dal contribuente in riferimento all'imponibile accertato dall'Ufficio, stante l'irrevocabilità della dichiarazione stessa.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 10/07/1982 num. 429 art. 16 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)