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Sez. 1, Sentenza n. 1861 del 05/03/1999 (Rv. 523852 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IMPIANTI INDUSTRIALI | Disciplina ex art. 27 della legge n. 865 del 1971 - Piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi - Approvazione - Effetti - Dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste - Occupazione d'urgenza ed espropriazione dei fondi occorrenti nel decennio di efficacia del piano - Potere del Sindaco - Sussistenza - Scadenza del periodo di efficacia del piano - Effetti - Illegittimità della occupazione protratta in carenza di potere - Funzione vicariante della occupazione d'urgenza legittimamente in atto rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità caducata - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523852-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IMPIANTI INDUSTRIALI

Il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 Ottobre 1971, n. 865, una volta approvato dal Presidente della Giunta regionale, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste, ed abilita il Sindaco, nel decennio di efficacia del medesimo, a disporre l'occupazione d'urgenza e la espropriazione dei fondi occorrenti. Peraltro, la dichiarazione di pubblica utilità viene meno contestualmente alla scadenza della efficacia del piano, essendo escluso che l'occupazione d'urgenza legittimamente in atto possa assumere rispetto ad essa una funzione vicariante o sostitutiva. Ne consegue la illegittimità totale della occupazione protratta, in carenza di potere, oltre detta scadenza.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 27 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)