Sez. 1, Sentenza n. 5240 del 16/03/2016 (Rv. 639096 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IMPIANTI INDUSTRIALI | Occupazione di fondo per la realizzazione di un piano di intervento produttivo - Termine triennale di cui all'art. 1, comma 3, della l. n. 1 del 1978 - Inapplicabilità - Conseguenze - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IMPIANTI INDUSTRIALI
Il termine triennale per l'inizio delle opere di cui all'art. 1, comma 3, della l. n. 1 del 1978 non si applica nell'ipotesi di occupazione per la realizzazione del piano per gli insediamenti produttivi, riferendosi esso, alla luce di una complessiva lettura dell'intero quadro normativo, alla dichiarazione di pubblica utilità di cui al primo comma dello stesso articolo. Al piano industriale si riferiscono, invece, gli artt. 27, comma 3, della l. n. 865 del 1971, secondo cui il piano ha efficacia per dieci anni dalla data della sua approvazione, e 28, comma 12, della l. n. 219 del 1981, a tenore del quale l'approvazione del piano equivale a dichiarazione di pubblica utilità, norme che tengono conto dell'esigenza di attribuire un'efficacia di durata decennale al piano, attesa la complessità degli adempimenti che la sua realizzazione richiede; del resto, per gli insediamenti produttivi non è necessaria l'indicazione del termine per l'inizio ed il compimento dei lavori per le espropriazioni, giusta l'art. 13 della l. n. 2359 del 1865.
Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 27 com. 3 CORTE COST., Legge 03/01/1978 num. 1 art. 1 com. 3 CORTE COST., Legge 14/05/1981 num. 219 art. 28 com. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)