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Sez. U, Sentenza n. 8960 del 02/12/1987 (Rv. 456270 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IMPIANTI INDUSTRIALI - PIANO DELLE AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - DELIBERAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED APPROVAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - OCCUPAZIONE DI URGENZA ED ESPROPRIAZIONE - PROVVEDIMENTI RELATIVI - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.**
Stato
decisa il 1987-12-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456270-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - IMPIANTI INDUSTRIALI - PIANO DELLE AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - DELIBERAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE ED APPROVAZIONE DA PARTE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE - OCCUPAZIONE DI URGENZA ED ESPROPRIAZIONE - PROVVEDIMENTI RELATIVI - IMPUGNAZIONE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.**

Il piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui all'art. 27 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, una volta deliberato dal consiglio comunale ed approvato dal Presidente della giunta regionale, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere in esso previste, ed abilita il sindaco, nel decennio di efficacia del piano medesimo, a disporre l'occupazione d'urgenza e la espropriazione dei fondi occorrenti, con affievolimento dei diritti soggettivi del privato. Pertanto, la controversia promossa dal proprietario del fondo per denunciare vizi di detti provvedimenti, del sindaco non riconducibili ad una situazione di carenza del potere ablatorio, ma integranti scorrettezza dell'Esercizio in concreto del potere stesso (nella specie, Mancanza di preventiva autorizzazione, consiliare e successivo visto dell'autorità tutoria, nonché irregolarità di comunicazione o notificazione), si ricollega a posizioni di interesse legittimo e rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo, salva restando la giurisdizione del giudice ordinario con riguardo alla tutela dei diritti che insorgano per effetto della procedura espropriativa (indennità per l'occupazione temporanea e per l'espropriazione, risarcimento del danno per l'illegittimo protrarsi dell'occupazione, ed eventualmente, ove consentita, restituzione del bene). (V 4264/85, mass n 441754; (V 5515/83, mass n 430447).*

Riferimenti normativi: Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 13, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 71, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 73, Legge 22/10/1971 num. 865 art. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)