Sez. L, Sentenza n. 16409 del 04/08/2005 (Rv. 582877 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Lavoro "part-time" - Divieto di prestazioni di lavoro supplementare - Deroga in base a previsione di contratto collettivo - Requisito delle specifiche esigenze organizzative e individuazione di limiti temporali - Necessità - Fattispecie relativa all'interpretazione combinata di contratto nazionale e aziendale.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
In relazione a contratti di lavoro a tempo parziale e con riferimento alla possibilità dei contratti collettivi, nazionali ed aziendali, di derogare al divieto di lavoro supplementare rispetto a quello concordato, ai sensi dell'art. 5, comma quarto, del d.l. n. 726 del 1984, convertito con modificazioni nella legge n. 863 del 1984, il requisito cui la legge collega la legittimità del lavoro supplementare è l' individuazione delle specifiche esigenze organizzative con i limiti temporali nei quali la prestazione può essere richiesta; conseguentemente, qualora un contratto aziendale faccia riferimento solo ad esigenze improvvise e non programmabili, in aderenza al principio di conservazione del contratto, questo deve essere interpretato nel senso di restringere le deroghe previste dal contratto nazionale, fermo restando il limite orario previsto da quest'ultimo, altrimenti il contratto aziendale non avrebbe alcun effetto non essendo individuate le specifiche esigenze organizzative richieste affinchè la deroga sia legittima. (Sulla base di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto legittima l'irrogazione di sanzione amministrativa per violazione del limite orario previsto nel ccnl, in presenza di un contratto aziendale contenente la clausola generica suddetta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1367, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 com. 4 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)