Sez. L, Sentenza n. 9131 del 07/07/2000 (Rv. 538327 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Lavoro a "part-time" - Divieto di prestazioni di lavoro supplementare - Deroga in base a previsione di contratto collettivo - Requisito delle specifiche esigenze organizzative - Clausola generica - IdoneitĂ - Esclusione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE
In relazione a contratti di lavoro a tempo parziale, non può ritenersi idonea, al fine consentire la deroga al divieto di prestazioni di lavoro supplementare oltre l'orario di lavoro concordato, la clausola di un contratto collettivo aziendale che genericamente autorizzi le prestazioni di lavoro supplementare in alcuni (non specificati) periodi dell'anno, compatibilmente con le esigenze aziendali, in violazione del requisito legale (art. 5, quarto comma, del D.L. n. 726 del 1984, convertito con modificazioni dalla legge n. 863 del 1984) del "riferimento a specifiche esigenze di organizzazione".
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1985 num. 726 art. 5, Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)