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Sez. L, Sentenza n. 8718 del 17/06/2002 (Rv. 555116 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Lavoro part - time - Divieto di prestazioni di lavoro supplementare - Deroga in base a previsione di contratto collettivo - Clausola generica - Idoneità - Esclusione - Previsione del consenso del lavoratore o di limitazioni quantitative - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2002-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555116-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

In relazione ai contratti di lavoro a tempo parziale, non può considerarsi idonea, al fine di consentire la deroga al divieto di prestazioni di lavoro supplementare oltre l'orario di lavoro concordato, la clausola di un contratto collettivo nazionale di lavoro che del tutto genericamente si limiti a ripetere il dettato della legge (art. 5, comma quarto, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863), senza indicare le specifiche esigenze aziendali che legittimano il ricorso al lavoro supplementare; né siffatta clausola cessa di essere invalida per il fatto di prevedere il consenso del lavoratore o stabilire limiti quantitativi.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 3, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 11, Decreto Legisl. 26/02/2001 num. 100 art. 1, Decreto Legge 28/09/2001 num. 355 CORTE COST., Legge 27/11/2001 num. 417 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)