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Sez. L, Sentenza n. 3171 del 05/03/2002 (Rv. 552831 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Lavoro part - time - Divieto di prestazioni di lavoro supplementare - Deroga in base a previsione di contratto collettivo - Requisito delle specifiche esigenze organizzative - Clausola generica - Idoneità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/552831-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

In relazione a contratti di lavoro a tempo parziale, non può ritenersi idonea, al fine di consentire la deroga al divieto di prestazioni di lavoro supplementare oltre l'orario di lavoro concordato, la clausola di un contratto collettivo aziendale che del tutto genericamente si limiti a ripetere il dettato della legge (art. 5, comma quarto, del D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni dalla l. 19 dicembre 1984, n. 863), senza indicare le specifiche esigenze aziendali che legittimano il ricorso al lavoro supplementare. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza gravata, ha ritenuto inidonea a consentire lo svolgimento di lavoro supplementare da parte dei lavoratori a tempo parziale la clausola di cui all'art. 26, paragrafo 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro 21 maggio 1993 per le Imprese di pulimento, disinfezione, disinfestazione e derattizzazione, la quale stabiliva che "qualora l'orario medio di fatto, non risultante da situazioni di carattere eccezionale, fosse diverso rispetto a quello previsto nel contratto individuale di lavoro... l'azienda provvederà alla scadenza del terzo mese ad un adeguamento dell'orario individuale previsto nella lettera di assunzione").

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 3, Decreto Legisl. 25/02/2000 num. 61 art. 11, Contr. Coll. 21/05/1993 num. 26

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)